STATUTO
ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO Â
DELLA PROVINCIA DI RIMINI Â
Titolo I
Principi generali
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Art. 1
Costituzione e natura
1. LâEnte Bilaterale Territoriale del Terziario della provincia di Rimini (di seguito denominato EBC), è costituito dalle Rappresentanze Territoriali delle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato âCCNL Terziarioâ), sulla base di quanto stabilito dal vigente art. 20 dello stesso CCNL Terziario stipulato in data 30 marzo 2015.
2. LâEBC, ai sensi dellâart. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalitĂ di lucro.
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Art. 2
Sede
1. LâEBC ha sede in Rimini, Viale Italia n. 9/11
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Art. 3
Scopi e funzioni
1.      LâEBC è obbligatoriamente tenuto a svolgere le seguenti attivitĂ :
a) il monitoraggio dei contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato;
b) la tutela della salute e della dignitĂ della persona;
c) le funzioni previste dal CCNL Terziario, distribuzione e servizi in materia di apprendistato, di adempimenti previsti per i contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ed in materia di lavoro ripartito;
d)   costituisce, al proprio interno, lâOrganismo Paritetico Provinciale e lâesercizio delle funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro
e)Â Â Â riceve le comunicazioni previste dal CCNL Terziario in materia di articolazione dellâorario settimanale (art. 124), in materia di flessibilitĂ dellâorario (art. 125), nonchĂŠ relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilitĂ plurisettimanali (artt. 126-128);
f)Â Â Â le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37 bis e 38 del CCNL Terziario;
g)Â Â Â la promozione e la gestione, a livello locale, di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
2. LâEBC, inoltre, può svolgere le attivitĂ facoltativamente previste dallâart. 20 del CCNL Terziario e, previo riconoscimento delle Parti stipulanti, quelle ulteriori indicate nello stesso art. 20 del CCNL Terziario, nei limiti delle risorse disponibili.Â
3. In ogni caso, lâEBC non può prevedere procedure ulteriori o diverse da quelle previste dallâart. 20 del CCNL Terziario per lo svolgimento delle suddette attivitĂ , nĂŠ può svolgere attivitĂ che possano costituire duplicazione di quelle effettuate da Fondi Nazionali di Assistenza Sanitaria Integrativa e/o Previdenza Complementare istituiti in forza di previsioni di contrattazione collettiva.
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TITOLO II
Gli associati
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Art. 4
Associati
1. Sono associati dellâEBC le seguenti Rappresentanze Territoriali di cui allâart. 1: Â
– Confcommercio-Imprese per lâItalia della provincia di Rimini;
– la Filcams-CGIL della provincia di Rimini
– la Fisascat-CISL Romagna sede di Rimini;
– la Uiltucs-UIL della provincia di Rimini
2. Lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle suddette Rappresentanze Territoriali e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario, comporta di diritto la perdita dello status di associato dellâEBC e lâapplicazione delle previsioni di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.Â
3. In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di associato e dei relativi diritti.
Art. 5
Beneficiari
I beneficiari delle attivitĂ svolte dallâEBC sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal CCNL Terziario, nonchĂŠ, gli associati di cui allâart. 4 e i loro dipendenti.
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Art. 6
Presupposti e requisiti per la costituzione dellâEBC e per la prosecuzione dellâattivitĂ .
1. LâEBC, per poter utilmente svolgere le attivitĂ ad esso demandate dallâart. 3 del presente Statuto e dal vigente CCNL Terziario, per ogni esercizio finanziario, deve disporre di risorse economiche, derivanti dalle entrate relative alla contribuzione, di importo pari ad almeno ⏠80.000,00.
2. LâEBC deve trasmettere allâEBINTER un resoconto annuale contenente lâindicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi offerti per lavoratori ed imprese.
3. LâEBC, nel caso in cui non disponga delle risorse economiche di cui al superiore comma 1, dovrĂ sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBINTER, entro il 30 giugno dellâesercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la carenza delle predette risorse economiche, un progetto di aggregazione con uno o piĂš diversi Enti Bilaterali Territoriali del Terziario mediante costituzione di un nuovo Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, in ogni caso in modo da raggiungere, per ogni esercizio finanziario, una dimensione che consenta di ottenere le risorse di cui allo stesso comma 1 e di utilizzare tali risorse secondo gli obblighi di destinazione di cui al citato art. 19.
4. Il progetto di aggregazione, dovrà :
– essere predisposto dal Consiglio Direttivo di ogni Ente Bilaterale Territoriale del Terziario interessato e trasmesso  allâEBINTER;
– successivamente, previo consenso espresso da parte delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, essere approvato dallâAssemblea di ogni Ente Bilaterale Territoriale del Terziario interessato.
5. LâEBC, nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di destinazione delle risorse di cui allâart. 19 o comunque al fine di svolgere in modo piĂš efficace le attivitĂ ad esso demandate, dovrĂ sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, per il tramite di EBINTER, entro 60 giorni dallâapprovazione del rendiconto consuntivo, un piano di razionalizzazione per ottimizzare la gestione al fine di adempiere i richiamati obblighi, oppure il progetto di aggregazione di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Non è ammessa la costituzione di piÚ di un Ente Bilaterale Territoriale del Terziario per la medesima area territoriale.
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TITOLO III
Regole di governance
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Art. 7
Composizione Organi Associativi diversi dallâAssemblea
1. I componenti degli Organi associativi dellâEBC, diversi dallâAssemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni dello stesso Statuto, nonchĂŠ dello Statuto dellâEBINTER, che accettano integralmente.
2.Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di affidabilitĂ , competenza, onorabilitĂ , integritĂ morale e professionale, come definiti dallâEBINTER, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
3. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni allâuopo necessarie.
4. La perdita dei requisiti di cui al superiore comma 2, in capo al componente di uno degli Organi associativi dellâEBC, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte della Rappresentanza Territoriale che aveva designato il soggetto decaduto, nonchĂŠ la nomina di tale sostituto da parte dellâAssemblea, nel corso della prima riunione utile.
5.I componenti degli Organi associativi dellâEBC, diversi dallâAssemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.
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Art. 8
IncompatibilitĂ
1. La carica di componente di un organo di gestione dellâEBC (Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo) è incompatibile con la sussistenza di incarichi e/o possesso di quote in societĂ che svolgano attivitĂ o intrattengano rapporti con lâEBC medesimo.
2. Lo svolgimento di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
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Art. 9
Durata
1. Presso lâEBC, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino allâapprovazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.
2. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dallâAssemblea deve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza delle cariche.
3. Lâincarico di componente di un Organo associativo diverso dallâAssemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di cessazione dellâappartenenza ad una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, di revoca da parte della Rappresentanza Territoriale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui allâart. 7, comma 2, del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilitĂ di cui allâart. 8 dello stesso Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dallâart. 7, comma 4, dello stesso Statuto.
4. Vengono comunque considerate come ricoperte per lâintera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metĂ del mandato stesso.
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TITOLO IV
Gli Organi di EBC
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Art. 10
Organi
1. Sono organi dellâEBC:
– lâAssemblea degli associati;
    – il Consiglio Direttivo;
    – il Presidente;
– il Vice Presidente
    – il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Lâassenza per tre sedute consecutive dallâOrgano associativo, diverso dallâAssemblea, determina lâautomatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli artt. 14, 17 e 18.
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Art. 11
Assemblea degli associati
1. LâAssemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno degli associati di cui allâart. 4 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticitĂ , al rappresentante della Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori. Precisamente:
– 3 voti spettano alla Confcommercio-Imprese per lâItalia della provincia di Rimini;
– 1 voto spetta alla Filcams-CGIL della provincia di Rimini
– 1 voto spetta alla Fisascat-CISL Romagna sede di Rimini;
– 1 voto spetta alla Uiltucs-UIL della provincia di Rimini.
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Art. 12
Competenze dellâAssemblea degli associati
LâAssemblea:
a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonchĂŠ i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Rappresentanze Territoriali secondo le procedure rispettivamente previste dagli articoli 14, 17 e 18 del presente Statuto;
b) su proposta del Consiglio Direttivo:
– approva: i) entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo dellâesercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonchĂŠ la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti, che devono essere inviati a EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione; ii) entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalitĂ di riscossione degli stessi, che deve essere inviato a EBINTER entro 15 giorni dalla data di approvazione;
– approva il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare la gestione ed i relativi costi, da trasmettere a EBINTER;
c) delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle dimensioni dellâEBC ed alle responsabilitĂ connesse a ciascuna carica;
d) nomina i componenti dellâOrganismo Paritetico Provinciale, il quale ha compiti in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale Organismo è composto da sei membri, di cui tre designati dalla Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro e tre dalle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori;
e) delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto;
f) delibera, con il voto unanime di tutti gli associati aventi diritto, lo scioglimento dellâEnte fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto, nonchĂŠ, su proposta del Consiglio Direttivo, lâapprovazione del regolamento sul funzionamento dellâEBC, delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti stipulanti il CCNL Terziario;
g) approva il progetto di aggregazione e delibera sugli atti conseguenti secondo le modalità previste  dal precedente art. 6, comma 4.
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Art. 13
Assemblea: modalitĂ di convocazione e svolgimento
1. LâAssemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, almeno due volte lâanno, entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre.
2. LâAssemblea è altresĂŹ convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente lâindicazione degli argomenti da porre allâordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno degli associati. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dellâAssemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dellâAssemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione dellâAssemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti allâordine del giorno, da spedirsi, almeno 10 giorni prima dellâadunanza. Nei casi di urgenza, lâavviso può essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, almeno tre 3 giorni prima dellâadunanza, con lâindicazione degli argomenti allâordine del giorno.Â
5. Lâavviso di convocazione deve contenere lâindicazione del luogo, del giorno e dellâora della riunione, nonchĂŠ lâordine del giorno.
6. LâAssemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di associati tale da disporre della metĂ piĂš uno dei voti totali. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
7. In caso di paritĂ di voti, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di paritĂ , la proposta si intende respinta.
8. LâAssemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrĂ essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifiche statutarie dellâ EBC è possibile farsi assistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La presenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento dellâ EBC.
9. Alle riunioni dellâAssemblea degli associati partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.
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Art. 14
Consiglio Direttivo: composizione
1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti, designati dagli associati, dei quali, tre su designazione della Rappresentanza Territoriale dei Datori di lavoro, e tre su designazione delle Rappresentanze Territoriali dei Lavoratori.
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Art. 15
Consiglio Direttivo: competenze
1. Il Consiglio Direttivo:
a) predispone, per lâapprovazione dellâAssemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonchĂŠ il progetto di budget previsionale, contenente tra lâaltro i criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalitĂ per la loro riscossione. Tali documenti vengono tutti redatti sul modello fornito da EBINTER, secondo criteri di trasparenza e leggibilitĂ , nonchĂŠ in base ad una programmazione strategica e gestionale fondata su unâadeguata analisi economica del territorio di riferimento;
b) propone allâAssemblea il Regolamento dellâEnte, predisposto secondo criteri definiti da EBINTER, nonchĂŠ eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento dellâEnte;
c) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sullâaccettazione delle ereditĂ e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attivitĂ per il conseguimento degli scopi statutari dellâEnte;
e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento dellâEnte;
f) assume e licenzia il personale dellâEnte, determinandone il trattamento economico in coerenza anche con le politiche retributive delle organizzazioni associate, senza possibilitĂ di prevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali incentivi premiali predeterminati in funzione del raggiungimento di specifici risultati, e comunque avendo riguardo agli indirizzi vincolanti indicati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario;
g) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità , valutando comparativamente almeno tre offerte;
h) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, dellâEBC, nonchĂŠ sulle iniziative promosse, riferendo allâAssemblea;
i) predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, nonchĂŠ il progetto di aggregazione, da sottoporre, per il tramite dellâEBINTER, alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario, al fine di ottenerne il consenso;
l) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
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Art. 16
Consiglio Direttivo: modalitĂ di convocazione e svolgimento
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta ogni due mesi. Ă inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre allâordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrĂ svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti, entro i successivi 7 giorni.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione.
4. Lâavviso di convocazione deve contenere lâindicazione del luogo, del giorno, dellâora, lâordine del giorno della riunione, nonchĂŠ copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti allâordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari, è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni, in caso di paritĂ , lâargomento può essere nuovamente esaminato in una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.
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Art. 17
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente:
– rappresenta lâAssociazione ad ogni effetto di legge e statutario;
– ha potere di firma;
    – viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dallâAssemblea dei soci. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non consecutivamente.
3. Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:
a) sovrintende al funzionamento dellâEBC ed esercita tutte le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento e dalla legge;
b) ha la gestione ordinaria dellâEBC, provvede allâesecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed al coordinamento delle attivitĂ associative;
c) partecipa alle riunioni dellâAssemblea e del Consiglio Direttivo;
d) ha la facoltĂ di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dellâEBC, nominando avvocati e procuratori alle liti;
f) in casi straordinari di necessitĂ ed urgenza, esercita, sotto la sua responsabilitĂ , i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sullâeventuale ratifica dellâoperato del Presidente.
4. Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni deliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.
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Art. 18
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui:
– uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui allâart. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della parte sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
– uno, designato da Confcommercio- Imprese per lâItalia;
– uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams; Fisascat e Uiltucs.
2. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui allâarticolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui allâarticolo 2403 e allâarticolo 2409-bis del Codice Civile.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Il Collegio dei Revisori verifica lâosservanza delle disposizioni del presente Statuto, controlla lâamministrazione dellâEBC, accerta la regolare tenuta della contabilitĂ , nonchĂŠ la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
5. Il Collegio dei Revisori redige la relazione finanziaria riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dellâAssemblea indetta per lâapprovazione del predetto.
6. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dellâAssemblea.
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TITOLO V
Risorse e gestione finanziaria dellâEBC.
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Art. 19
Finanziamento dellâEBC e destinazione delle risorse economiche.
1. LâEBC è finanziato dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori, nella misura e con il sistema di riscossione previsti dallâartt. 21 e seg. del vigente CCNL Terziario. LâEBC adotta lo strumento della riscossione centralizzata ad opera di EBINTER, tramite F24, la quota di contribuzione destinata allo stesso EBINTER sarĂ pari al 10% degli importi riscossi. In assenza di riscossione centralizzata, tale quota di contribuzione sarĂ pari al 15% degli stessi importi. Â
2. LâEBC dovrĂ destinare le proprie entrate:
– per almeno il 70%, allo svolgimento delle attivitĂ obbligatorie ad esso demandate dallâart. 3 del presente Statuto, in modo da assolvere pienamente i compiti ad esso attribuiti dal CCNL Terziario, in coerenza con lâAccordo interconfederale sulla governance e sui criteri di funzionamento del 19 marzo 2014. Tale percentuale è aumentata fino allâ80%, qualora lâEBC abbia entrate superiori a quattro volte lâimporto minimo indicato allâart. 6, comma 1, del presente Statuto;
– per la restante parte, ai costi di gestione ed ai compensi dei componenti degli Organi associativi.
3. LâEBC, qualora, al fine di rispettare gli obblighi di destinazione delle entrate sopra indicati, si rendesse necessario ottimizzare la gestione e i relativi costi, dovrĂ predisporre il piano di razionalizzazione e/o il progetto di aggregazione di cui allâart. 6, commi 2, 3 e 4, 5 del presente Statuto.
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Art. 20
Fondo comune
1. Il Fondo comune di EBC è costituito da:
a) contributi di cui al precedente art. 19, interessi attivi maturati sugli stessi contributi ed  interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi contributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;
b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonchĂŠ i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati;
c) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dellâEBC, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonchĂŠ derivanti da attivitĂ di raccolta fondi;
d) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittima titolaritĂ dello stesso EBC;
e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
f) ogni provento derivante dallâesercizio delle attivitĂ che costituiscono oggetto del presente Statuto.
2. In adesione allo spirito ed alle finalitĂ del CCNL Terziario, il fondo comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi dellâEnte, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilitĂ delle disposizioni in materia di comunione dei beni.
3. Sia durante la vita dellâAssociazione che in caso di suo scioglimento, gli associati non hanno diritto ad ottenere lâattribuzione del patrimonio dellâEBC, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali salvo, che lâattribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte dalla legge.
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Art. 21
Gestione organizzativa e conduzione amministrativa di EBC
1. LâEBC si impegna a garantire, ai beneficiari di cui allâart. 5 del presente Statuto, ad EBINTER, nonchĂŠ alle Parti stipulanti, la massima trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa dellâEnte, nonchĂŠ degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.
2. A tal fine lâEBC:
– si impegna a perseguire lâequilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
– mette a disposizione dellâEBINTER, su richiesta, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle relazioni annuali ed al budget previsionale di cui allâart. 12, lettera b, del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione, nonchĂŠ degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati;
–Â accetta che EBINTER effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti piĂš opportuni, attivitĂ di costante monitoraggio e di acquisizione di dati ed informazioni in relazione alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria dellâEnte.
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Art. 22
Esercizio finanziario
Lâesercizio finanziario dellâEBC ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 23
Scioglimento e liquidazione
1. Costituiscono cause di scioglimento e di messa in liquidazione dellâEBC, oltre a quelle previste dalla legge:
a) lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle Rappresentanze Territoriali associate allâEnte e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario;
b) la mancanza della disponibilitĂ delle risorse economiche richieste per lâutile svolgimento dellâattivitĂ dellâEnte, di cui allâart. 6, comma 1, del presente Statuto, qualora, entro il termine di 3 mesi da quando è stato presentato il piano di aggregazione di cui allâart. 6, e in ogni caso entro il 30 settembre, non si addivenga alla aggregazione con altro ente secondo la procedura di cui ai successivi commi 3 e 4, 5 dello stesso art. 6;
c) la mancata approvazione, da parte dellâAssemblea, del budget previsionale e/o del rendiconto consuntivo  e/o lâinvio di detti documenti ad EBINTER, nei termini di cui allâart. 12, lettera b, del presente Statuto;
d) il mancato rispetto degli obblighi di destinazione delle risorse economiche di cui allâart. 19, comma 2, del presente Statuto con  la mancata presentazione  del piano di razionalizzazione di cui allâart. 6, comma 5, del presente Statuto o la mancata approvazione di tale piano, ovvero il mancato rispetto degli obiettivi previsti dallo stesso piano;
e) la mancata trasmissione del progetto di aggregazione di cui allâart. 6, commi 3 e 4, 5 del presente Statuto, o la mancata approvazione di tale progetto, ovvero la mancata esecuzione dello stesso progetto.
2. Allâavverarsi di una di tale cause, gli associati provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, designato da EBINTER, il quale devolverĂ il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci:
– al nuovo EBC, che sia stato nelle more costituito da Rappresentanze Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori rispettivamente aderenti ad ognuna delle Parti stipulanti del CCNL Terziario, operante nel medesimo ambito territoriale, ovvero in area maggiore ricomprendente tale ambito territoriale,
– o, qualora tale nuovo EBC non fosse stato ancora costituito, a EBINTER, il quale accantonerĂ il patrimonio ricevuto per poterlo successivamente destinare al nuovo EBC, a condizione che la costituzione di tale nuovo EBCÂ avvenga entro un anno dalla data di scioglimento. Â Â
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Art. 24
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.
2. Lâinterpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonchĂŠ delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrĂ tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalitĂ delle norme del CCNL Terziario, che costituiscono la fonte prioritaria in materia di bilateralitĂ .